Art. 10 · Forma della trattazione

Art. 10

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Forma della trattazione

In vigore dal 1 gen 1949
Il testo del primo comma dell'art. 180 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale. Tuttavia il giudice può autorizzare, in tutto o in parte, la trattazione scritta mercè comunicazioni di comparse a norma dell'art. 170 ultimo comma, rinviando l'udienza di trattazione". Nel testo del secondo comma del medesimo art. 180 le parole "Di essa" sono sostituite da quelle "Della trattazione della causa".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;483#art-10