Art. 1
1 / 1In vigore dal 24 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Articolo unico.
È autorizzata la spesa di L. 700.000.000, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per la sistemazione dell'aeroporto di Ciampino.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - FACCHINETTI - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 116. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;848#art-1