Art. 4
4 / 8In vigore dal 10 lug 1948
L'indennità mensile di L. 240 prevista dall'art. 10 delle norme sull'indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, è aumentata a L. 750.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;847#art-4