Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 10 lug 1948
L'indennità mensile di L. 500, prevista dall'art. 9 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, è triplicata.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;847#art-3