Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 9 lug 1948
Il paragrafo b) del secondo comma dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 settembre 1947, n. 1035, è sostituito come segue: "b) per il 60% al personale addetto ai servizi dell'imposta di fabbricazione, secondo i criteri di ripartizione stabiliti dalla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette".
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