Art. 1

Art. 1

1 / 4
In vigore dal 9 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: . L' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 settembre 1947, n. 1035, è sostituito come segue: "Qualora gli impiegati e i militari di cui all' effettuino, nell'interesse di privati e di enti diversi dallo Stato, dalle Province e dai Comuni, servizi relativi alle imposte di fabbricazione, nella loro ordinaria residenza o fuori di essa i suddetti privati o enti sono tenuti a versare, oltre una somma pari alle spese di viaggio a tariffa normale e alle prescritte indennità chilometriche: a) per i servizi che richiedono missioni di durata non inferiore a 24 ore, una somma, pari alle indennità dovute agli impiegati e ai militari, in base alle norme vigenti maggiorata del 50%; b) per i servizi che richiedono missioni di durata inferiore a 24 ore, una somma, pari alle quote di indennità dovute agli impiegati e ai militari in base alle norme vigenti, maggiorata del 100%. In ogni caso e per ogni servizio, nell'interesse dei privati, l'addebito a loro carico, per indennità, non può essere inferiore, a L. 200 se il servizio è compiuto nel Comune di residenza ed a L. 300 se il servizio è compiuto fuori residenza. Qualora i servizi, previsti nel presente articolo, abbiano carattere continuativo e si svolgano presso la stessa fabbrica, azienda od officina, l'Amministrazione centrale ha facoltà di accordare, su richiesta delle ditte interessate, riduzioni sulle somme dovute dai privati. Se nello stesso giorno vengono compiuti servizi nell'interesse di più ditte, la spesa complessiva, liquidata come innanzi, facente carico ad esse, dev'essere ripartita tenendo conto per ogni ditta, della durata e della località del servizio eseguito nel suo interesse".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;842#art-1