Art. 1
1 / 2In vigore dal 9 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 39 comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il bilancio ed il Ministro per l'industria e il commercio;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
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È abrogato il regio decreto-legge 22 febbraio 1940, n. 57, che ha istituito, con carattere di temporaneità, la disciplina della produzione e del commercio dei minerali di mercurio e dei prodotti derivati ed il diritto erariale sui prodotti stessi.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;841#art-1