Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 8 lug 1948
Nulla, è innovato, per il riconoscimento delle qualifiche ai cittadini indicati nel precedente articolo, alle disposizioni del decreto legislativo 21 agosto 1948, n. 518, e successive modificazioni. Le domande pervenute alla Commissione per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani avente sede in Padova saranno trasmesse, d'ufficio, con la relativa documentazione e le eventuali risultanze istruttorie alla Commissione istituita in Gorizia.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;833#art-2