Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 1 lug 1948
È data facoltà al Ministro per le finanze di concedere, con propri motivati decreti d'intesa con il Ministro per il tesoro e sentita la Commissione di cui all', l'esonero di tributi doganali e di fabbricazione ancora dovuti allo Stato, se tale esonero dipenda da documenti già emessi dai competenti uffici e che risultino perduti per fatto di guerra o in occasione dello stato di guerra, oppure da attestazioni, registrazioni o certificazioni, che risultino omesse per le medesime cause, qualora i corrispondenti movimenti di merci o adempimenti di condizioni o di formalità siano da presumere eseguiti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;800#art-8