Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 1 lug 1948
L'esonero non può essere concesso per quella parte dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione di cui sia stato richiesto o possa, spettare il risarcimento a titolo di danni a carico dello Stato o di altri enti e privati. A tal uopo il richiedente deve indicare nella domanda di esonero gli indennizzi e compensi che abbia richiesto ed ottenuti e possano a qualsiasi titolo spettargli, relativamente ai beni perduti da parte di enti, società e privati, e produrre un certificato del competente ufficio pubblico dal quale risulti che non siano state soddisfatte o siano tuttora in corso domande di indennizzi che debbano intendersi comprensivi dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione, di cui le merci perdute erano gravate.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;800#art-5