Art. 4
4 / 11In vigore dal 1 lug 1948
Per ottenere l'esonero di cui agli articoli precedenti le persone obbligate in via principale o sussidiaria al pagamento dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione debbono farne domanda al Ministero delle finanze e fornire le prove della perdita delle merci e dell'evento che l'ha causata entro quattro mesi dalla data, di pubblicazione dei presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;800#art-4