Art. 1
1 / 3In vigore dal 1 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
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Le voci 550 e 551 della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con regio decreto-legge 8 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e successive modificazioni, sono modificate come segue:
TABELLA
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;797#art-1