Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 25 giu 1948
Le procedure previste dagli per l'emissione dei duplicati dei ruoli individuali di iscrizione di pensione od assegni similari concessi a qualsiasi titolo con le normali disposizioni vigenti in materia, sui bilanci dello Stato e delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, nonché per l'ordinazione dei pagamenti relativi, sono consentite anche a favore degli assegnatari trasferitisi dai territori ei confine sottoposti ad altre sovranità, nel rimanente territorio italiano, allorquando non sia possibile ottenere l'invio delle copie autentiche dei ruoli d'iscrizione, già in carico agli Uffici provinciali del tesoro che avevano giurisdizione sui territori stessi. Per le partite di pensione iscritte negli Uffici provinciali del tesoro indicati al comma precedente, ma originariamente liquidate in base alle norme dell'ex regime austro-ungarico, dell'ex Stato libero di Fiume ovvero dell'autorità jugoslava, si osservano le prescrizioni indicate agli .
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;769#art-8