Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 25 giu 1948
Chiunque, al fine di ottenere il pagamento di assegni in tutto od in parte non spettanti, fa false dichiarazioni nelle istanze presentate, od allega alle stesse, documenti falsi od alterati, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire millecinquecento a lire diecimila.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;769#art-16