Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 18 gen 1951
Qualora gli interessati, titolari delle pensioni di cui agli del presente decreto, od i loro aventi causa, non siano in grado di presentare in tutto ed in parte i documenti richiesti dal presente decreto, ovvero dalle altre norme di legge o regolamentari vigenti in materia di liquidazione o di ordinazione del pagamento delle pensioni a carico dello Stato, le Amministrazioni statali possono accettare le istanze previste, corredate da mezzi sussidiari di prova, giusta quanto è disposto nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 24 febbraio 1917, n. 60. In ogni caso gli atti di notorietà da prendersi in esame debbono essere esclusivamente giudiziali e redatti a norma dell'art. 33 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Note all'articolo

  • La L. 14 dicembre 1950, n. 1097 ha disposto (con l'art. 1) che "Le disposizioni contenute negli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, vengono richiamate in vigore dal 25 dicembre 1948, e fino al 30 giugno 1951".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;769#art-14