Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 18 gen 1951
Nei casi previsti dall', l'Ufficio provinciale del tesoro trattiene nei propri atti le istanze ed i certificati di iscrizione (libretti) rilasciando agli assegnatari una attestazione dalla quale risultino tutti gli estremi dell'assegno e l'indicazione dell'ultimo pagamento eseguito, corredata da un foglio a casellario, analogo a quello per i certificati di iscrizione, sul quale, all'atto del pagamento, sarà apposto il timbro a calendario. L'Ufficio provinciale del tesoro trasmette indi alla Corte dei conti copie autentiche dei ruoli per le partite provvisorie accese ai fini del riscontro dei relativi titoli pagati.

Note all'articolo

  • La L. 14 dicembre 1950, n. 1097 ha disposto (con l'art. 1) che "Le disposizioni contenute negli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, vengono richiamate in vigore dal 25 dicembre 1948, e fino al 30 giugno 1951".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;769#art-10