Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 25 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per il bilancio e col Ministro ad interni per l'Africa italiana; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: . Tutti i provvedimenti legislativi che abbiano arrecato variazioni di carattere generale a pensioni ed altri assegni similari, concessi a qualsiasi titolo sui bilanci dello Stato e delle Amministrazioni di Stato ad ordinamento autonomo, sono applicabili alle partite della specie già iscritte per il pagamento presso uno degli Uffici del tesoro dell'Africa orientale italiana, ovvero della Libia. L'Applicazione del provvedimenti legislativi di cui al comma che precede, avverrà con la decorrenza normale indicata, negli stessi, ovvero, per i provvedimenti in cui erano previste decorrenze diverse secondo i differenti territori dello Stato ove venivano estesi, colla decorrenza dalla quale ebbero efficacia nella provincia di Roma, ed, in ogni caso, osservate le altre condizioni con tenute nei provvedimenti medesimi. Il presente articolo è altresì applicabile alle pensioni od altri assegni similari della specie di quelli indicati al primo comma, già iscritti per il pagamento presso l'Ufficio del tesoro del cessato Governativo dell'Egeo.
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