Art. 1

Art. 1

1 / 2
In vigore dal 9 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: . Ai decorrere dal 1 gennaio 1948, la tassa ettariale stabilita dall'art. 61, primo e secondo comma, del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, a carico dei concessionari di riserve aperte di caccia è elevata a L. 20 per ettaro fino a 1000 ettari; a L. 14 per ettaro per la parte eccedente i 1000 ettari e fino a 3000 ettari; a L. 8 per ettaro per la parte eccedente i 3000 ettari e a L. 1 per ettaro della zona delle Alpi per la parte eccedente i 500 ettari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;768#art-1