Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 24 giu 1948
La Società può essere dispensata, con determinazione del Ministro per il tesoro, dall'adempimento delle condizioni di cui al n. 1, art. 12, della legge 20 marzo 1913, n. 272. Parimenti può essere dispensata, con determinazione del Ministro per l'industria e commercio, dalla preventiva autorizzazione prevista dal decreto legislativo 4 gennaio 1947, n. 23 prorogato con decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 162.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;755#art-5