Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 24 giu 1948
L'imposta di negoziazione sulle azioni della Società è ridotta alla metà fino a che la "Firmare" conservi la maggioranza azionaria. Cessando tale maggioranza, la Società deve farne denunzia al competente Ufficio del registro entro sessanta giorni, sotto sanzione di una sovrattassa pari a sei decimi della maggiore imposta dovuta.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;755#art-4