Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 24 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la finanze, per il tesoro, per il bilancio, per la grazia e giustizia e per l'industria e commercio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: . Sono soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 40 gli atti e contratti che saranno stipulati per la costituzione, e per successivi eventuali aumenti di capitale fino al limite di cinque miliardi, della società per azioni denominata "Società marittima nazionale" con sede in Roma, con capitale iniziale fino a due miliardi, da sottoscriversi fino a L. 1.100.000.000 dalla società finanziaria marittima "Firmare" e per il resto da una o più delle società di navigazione costituite a termine del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, e con lo scopo di acquistare per il ripristino e di ripristinare navi danneggiate per fatto bellico o durante l'esercizio nel periodo di guerra, per la successiva loro utilizzazione, nonché di compiere operazioni finanziarie attive e passive ad esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico. Sono parimenti soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 40 gli atti ed i contratti che saranno posti in essere dalla Società, riguardanti acquisti per compra-vendita o per conferimento, ricuperi, riparazioni di navi danneggiate da eventi bellici o da fatti connessi con la guerra; nonché i finanziamenti all'uopo occorrenti e le accensioni di mutui comprese le relative concessioni di garanzie,
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;755#art-1