Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 20 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: . Dalla data di applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, nelle singole province restituite all'Amministrazione italiana, viene soppresso Paggio di vendita a favore dei ricevitori dei Monopoli di Stato, di cui all'art. 27 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577 e successive modificazioni.
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