Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 17 giu 1948
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 134. - FRASCA
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