Art. 1

Art. 1

1 / 5
In vigore dal 17 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: . Il primo comma dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206, è sostituito dal seguente: "E istituita a favore dello Stato una imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao e sulle pellicole e bucce di cacao, nelle seguenti misure per quintale a peso netto: a) cacao in grani non torrefatto; bucce e pellicole di cacao........................... L. 20.000 b) cacao in grani torrefatto, non decorticato.................................. L. 22.000 c) cacao torrefatto, decorticato, infranto, in pasta o in polvere; e burro di cacao........................................ L. 25.000".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;691#art-1