Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 16 giu 1948
I giorni di ferie per i lavoratori previsti nel precedente articolo sono detratti dal primo periodo successivo di ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;690#art-3