Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 29 giu 1948
In attesa della costituzione della rappresentanza dell'ente, il patrimonio viene gestito provvisoriamente da una Commissione straordinaria composta di cinque membri, compreso il presidente, alla quale spetta anche di promuovere le modifiche dello statuto. Il presidente della Commissione è nominato dal Prefetto, d'intesa con l'Ordinario diocesano: dei quattro componenti tre sono nominati dai calzolai del luogo ed uno dall'Ente comunale di assistenza di Tarquinia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 71. - FRASCA
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