Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 29 giu 1948
All'Università suddetta è assegnato il patrimonio ad essa pertinente all'atto della soppressione e devoluto all'Ente comunale di assistenza, escluso il capitale di lire trentacinquemila destinato a fini di culto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;669#art-2