Art. 3
3 / 6In vigore dal 13 giu 1948
Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Istituti di previdenza ed altri enti e comunque in tutti i casi in cui il pagamento della pensione è fatto per intero dagli Istituti di previdenza, l'anticipazione di cui all', qualora vi sia quota di pensione a carico dello Stato, viene corrisposta dagli Istituti di previdenza in misura pari alla differenza fra l'importo previsto dal precedente e l'anticipazione concessa dallo Stato; qualora viceversa non vi sia quota di pensione a carico dello Stato, l'anticipazione viene corrisposta per intero dagli Istituti di previdenza. In entrambi i casi gli Istituti di previdenza si rivalgono della quota di anticipazione che deve far carico agli enti diversi dallo Stato in proporzione della quota di pensione originaria a carico degli enti stessi, applicando le norme stabilite in materia dagli ordinamenti degli Istituti predetti.
Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Istituti di previdenza, Stato, ed eventualmente altri enti, quando il pagamento della pensione originaria è fatto per intero dallo Stato, gli Istituti di previdenza corrispondono agli aventi diritto soltanto una quota di anticipazione proporzionale alla quota di pensione originaria a loro carico, salvo arrotondamento per difetto a lire cento della quota risultante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;653#art-3