Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 16 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: . In dipendenza della elevazione a Corte di appello della sezione distaccata di Caltanissetta, alle tabelle A, B, C e D, annesse al decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con le varianti successive, sono apportate le modifiche di cui alle tabelle A, B, C e D, unite al presente decreto e vistate dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.
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