Art. 1
1 / 3In vigore dal 16 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
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In dipendenza della elevazione a Corte di appello della sezione distaccata di Caltanissetta, alle tabelle A, B, C e D, annesse al decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con le varianti successive, sono apportate le modifiche di cui alle tabelle A, B, C e D, unite al presente decreto e vistate dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;565#art-1