Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 23 mag 1948
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, il quale entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1948 Atti del Governo registro n. 20, foglio n. 136. - FRASCA
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