Art. 1
1 / 2In vigore dal 23 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportato dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
.
È concesso all'Ente autonomo "Esposizione nazionale quadriennale d'arte" di Roma un ulteriore contributo da parte dello Stato di L. 6.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1947-48.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;501#art-1