Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 7 dic 1948
Il Ministro per il commercio con l'estero nomina per ciascuna liquidazione on Comitato di sorveglianza, composto di un suo rappresentante, di un rappresentante del Ministro del tesoro e di un rappresentante dei creditori.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;1393#art-3