Art. 15

Art. 15

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In vigore dal 7 dic 1948
Se è necessaria la liquidazione concorsuale nell'interesse dei creditori, il commissario liquidatore, entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto nel secondo e nel quinto comma dell' o dalla data del decreto del primo presidente indicata nel quinto comma, dello stesso articolo, provvede alle comunicazioni previste nell'art. 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana un avviso contenente l'invito ai creditori o ai terzi di far valere le loro ragioni nel procedimento iniziato. Entro quindici giorni dal ricevimento delle comunicazioni e, rispettivamente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i creditori e i terzi devono far pervenire al commissario liquidatore, mediante raccomandata, le loro istanze per il riconoscimento dei propri crediti o per la restituzione dei propri beni. L'elenco dei crediti e delle pretese di terzi accolti o respinti, deve essere depositato nella cancelleria del Tribunale di Roma entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso indicato nel primo comma. Allo stesso Tribunale si propongono tutte le azioni inerenti al procedimento. Si osserva la disposizione dell', terzo comma.
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