Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 7 dic 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;. Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro, per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la grazia e giustizia; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: . L'Ente Nazionale Acquisti Importazioni Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E.) istituito con la legge 4; aprile 1940, n. 404, è soppresso, e il suo patrimonio è posto in liquidazione. Parimenti è posto in liquidazione il patrimonio dell'Ente Nazionale Importazioni Esportazioni Films (E.N.I.E.F.) istituito con decreto 30 maggio 1944, n. 276, il sedicente governo della Repubblica sociale, ferma l'inefficacia di questo decreto, Le operazioni di liquidazione, si svolgono sotto la vigilanza del Ministero del commercio con l'estero, osservate le disposizioni degli articoli seguenti, e, per quanto non in esso, previsto, le disposizioni con le medesime compatibili del regio decreto 16 marzo 1942,
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