Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 15 apr 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma, primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro, per l'industria e commercio e per la marina mercantile; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: . La spesa di L. 1.200.000.000 autorizzata dall' della legge 13 novembre 1947, n. 1422, relativa all'approvazione dello scambio di Note effettuato in Roma tra l'Italia e la Francia per il ricupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane, è elevata a L. 3.500.000.000.

Note all'articolo

  • La L. 5 dicembre 1949, n. 1163 ha disposto (con l'art. 1) che "La spesa di L. 3.500.000.000 autorizzata dall'art. 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1149, concernente modificazione all'art. 2 della legge 13 novembre 1947, n. 1422, relativa all'approvazione dello scambio di Note effettuato in Roma tra l'Italia e la Francia per il ricupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane, e' elevato a L. 4.800.000.000".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;1149#art-1