Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 8 lug 1948
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 24 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA - PELLA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 84. - FRASCA
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