Art. 8
8 / 13In vigore dal 27 giu 1948
Il primo comma dell' del decreto legislativo 3 dicembre 1946, n. 369, è modificato come segue:
"L'Ente approvvigionamento carboni è sottoposto alla vigilanza dei Ministeri dell'industria e del commercio, del tesoro e del commercio con l'estero nei limiti della rispettiva competenza.
Lo statuto dell'Ente è approvato con decreto del Ministro per l'industria e commercio di concerto con i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero.
Il bilancio dell'Ente è approvato dal Ministero del tesoro di concerto con i Ministeri dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;780#art-8