Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 27 giu 1948
L' del decreto legislativo 3 dicembre 1946, n. 369, è così modificato: "Il Ministero del commercio con l'estero può disporre che l'assegnazione di carbone alle imprese industriali che esercitano la esportazione sia fatta a condizione che esse cedano all'Ente approvvigionamento carboni, sulla quota in valuta estera lasciata a loro disposizione ai sensi delle norme in vigore, l'importo occorrente all'acquisto del carbone loro assegnato".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;780#art-4