Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 27 giu 1948
La liquidazione dell'Ente approvvigionamento carboni è disposta con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con quelli per il tesoro e per il commercio con l'estero. A ciascun partecipante è restituita la quota di capitale versato, salvo riduzione proporzionale nel caso di diminuzioni che si fossero verificate nel patrimonio dell'Ente. L'eccedenza che risulti alla chiusura della liquidazione è versata al tesoro dello Stato. Se sia necessaria la liquidazione generale nell'interesse dei creditori, si applicano le disposizioni concernenti la liquidazione coatta amministrativa.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;780#art-11