Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 27 giu 1948
L'Ente approvvigionamento carboni può avvalersi per la riscossione dei suoi crediti verso privati della procedura prevista dal testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;780#art-10