Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 27 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per i trasporti e per il commercio con l'estero; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: . L'Ente approvvigionamento carboni in esecuzione dei piani di importazione predisposti dal Comitato interministeriale carboni a norma dell' del decreto legislativo 3 dicembre 1946, n. 369, e nella attuazione dei compiti e delle attribuzioni stabilite dal decreto stesso, agisce in nome proprio e per conto dello Stato, secondo le norme del presente decreto.
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