Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 15 giu 1948
Trascorso un anno dalla approvazione del rendiconto, il Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, destinerà l'eventuale residuo attivo nonché i mobili e gli strumenti tecnici eventualmente non venduti, a scopi analoghi a quelli perseguiti dal soppresso Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione dell'industria edilizia.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;667#art-5