Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 27 ago 1949
È data facoltà alle Camere predette di conferire due decimi dei posti disponibili ai sensi dell'articolo precedente al personale non di ruolo assunto dopo il 31 dicembre 1942 ed avente la qualifica di cui all' del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, o appartenente alle categorie assimilate per legge che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovi almeno da un anno in servizio presso la Camera.

Note all'articolo

  • La L. 18 luglio 1949, n. 556 ha disposto (con l'art. 3) che la presente modifica "ha effetto a datare dall'entrata in vigore del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;588#art-2