Art. 9
9 / 17In vigore dal 4 giu 1948
L'indennità di espropriazione deve essere ragguagliata al valore venale dei terreni e dei fabbricati al tempo dell'espropriazione senza tener conto di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato o possa verificarsi in dipendenza della creazione della zona agricolo-industriale.
Per la risoluzione dei contratti di locazione cagionati dalle espropriazioni nè il locante nè il locatario hanno diritto ad indennità.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;579#art-9