Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 4 giu 1948
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà ad adeguare l'Ufficio gestioni, già funzionante presso i Magazzini generali di Verona, alle necessità del traffico della zona agricolo-industriale e ad aggiornare i relativi canoni. Provvederà altresì alla fornitura del materiale metallico di armamento occorrente per l'allacciamento della zona con la stazione ferroviaria di Verona P.N., come pure di quello occorrente per la costruzione dei binari di presa e consegna nell'ambito di detta stazione. Per il pagamento della fornitura sarà accordata la ratizzazione in nove anni e, per la parte relativa al materiale metallico di armamento da impiegarsi nell'ambito della stazione di Verona P.N., non saranno dovuti interessi, La costruzione e l'esercizio degli impianti ferroviari a servizio della zona agricolo-industriale saranno regolati mediante convenzione da stipulare fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e il Consorzio. La costruzione e l'esercizio dei binari di raccordo fra gli impianti anzidetti e gli stabilimenti della zona saranno regolati con convenzione da stipularsi a norma del vigente capitolato sui raccordi ferroviari fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle imprese proprietarie ed esercenti con l'intervento del Consorzio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;579#art-14