Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 4 giu 1948
Per gli stabilimenti industriali di cui il primo comma dell'articolo precedente è concesso per un decennio dalla data della loro attivazione, la esenzione dell'imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali. Per gli stabilimenti esercenti le stesse attività già esistenti nella zona, che fossero ampliati o trasformati entro il termine fissato dall'articolo precedente, non sarà apportato aumento per un decennio, in considerazione di tali ampliamenti o trasformazioni, agli accertamenti stabiliti per imposta di ricchezza mobile.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;579#art-12