Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 4 giu 1948
I materiali da costruzione e le macchine occorrenti al primo impianto degli stabilimenti industriali, tecnicamente organizzati, destinati alla conservazione o alla lavorazione dei prodotti ortofrutticoli, che, entro dieci anni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, sorgeranno nel perimetro della zona agricolo-industriale di Verona, sono esenti, se importati dall'estero, dal pagamento dei dazi doganali e del diritto di licenza. Sono esenti da tale pagamento anche le macchine e i materiali da costruzione destinati all'ampliamento o alla trasformazione, entro il termine di cui sopra, degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati già esistenti nella zona anzidetta esercenti la suddetta conservazione o lavorazione. Le esenzioni saranno consentite dal Ministro per le finanze di concerto con quello per l'industria e commercio, fermo restando l'obbligo di osservanza delle norme sulla disciplina del commercio con l'estero in materia valutaria. Le concessioni relative saranno subordinate alla condizione che i materiali e i macchinari annessi alla esecuzione siano introdotti in Italia entro un anno dalla scadenza del termine, di cui al primo comma del presente articolo, Qualora i macchinari e materiali importati in franchigia dal dazio e dal diritto di licenza siano stati comunque in tutto o in parte destinati ad uso diverso da quello per il quale erano stati ammessi a detto beneficio, il concessionario sarà tenuto, per i materiali e macchinari così distratti, a corrispondere gli indicati tributi in base alle aliquote vigenti all'atto della loro introduzione nel territorio doganale. Tale vincolo cessa trascorsi dieci anni dalla data della posa in effettivo esercizio dei macchinari e dei materiali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;579#art-11