Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 22 dic 1948
Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, sarà nominato un liquidatore dell'Azienda.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-24;1429#art-2