Art. 1

Art. 1

1 / 2
In vigore dal 15 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: . Ai componenti privati dei Tribunali e delle Sezioni di Corte d'appello per i minorenni, per ogni giorno in cui esercitano le loro funzioni, è dovuta una indennità di lire mille, la quale è ridotta alla metà per gli impiegati dello Stato, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti pubblici. Tale indennità non è soggetta alla riduzione del 12 per cento, stabilita dal regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561. Ai componenti privati suddetti, che prestano servizio fuori della loro residenza, spettano inoltre le indennità di soggiorno e il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i magistrati di grado 60. Le stesse indennità sono dovute anche al componente privato citato e poi licenziato, purchè sia comparso in tempo utile per prestare servizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-23;666#art-1