Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 16 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio de Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: . A decorrere dal 1 luglio 1948, è istituita la pretura nel comune di Carbonia e, contemporaneamente è soppressa la pretura di Fluminimaggiore, il cui territorio passa alle dipendenze della pretura di Iglesias. Dalla medesima data i comuni di Gonnesa e Portoscuso sono distaccati dalla pretura di sant'Antioco ed aggregati alla pretura di Iglesias. Conseguentemente, le tabelle A e B annesse al decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono, sono modificate come dalle unite tabelle A e B, vistate dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.
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